Presidente del CDA: gli obblighi in materia di sicurezza

Il Tribunale ha condannato il presidente del Consiglio di amministrazione di una s.r.l. alla pena di 300 euro di multa per il reato di cui all’art. 590 commi 1, 2 e 3 perché, quale legale rappresentante della società stessa, aveva cagionato a un dipendente, addetto alla linea di spalmatura, lesioni personali dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in quaranta giorni, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia nonché inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, avendo lo stesso omesso di provvedere affinché la zona di carico della pasta in lavorazione della macchina spalmatrice fosse provvista delle necessarie protezioni atte ad impedire l’accesso dei lavoratori alle pale di miscelazione interne alla tramoggia stessa e ciò con la conseguenza che, dovendo il lavoratore controllare il funzionamento del suddetto macchinario inserendovi una paletta metallica per rimuovere la pasta che aderiva alle pareti, lo stesso veniva afferrato dalle pale in movimento rimanendo con l’avambraccio sinistro bloccato all’interno della tramoggia.

La difesa dell’imputato sosteneva che, essendo il rappresentante legale di una società italiana controllata da una multinazionale americana, non poteva prendere decisioni relative alla struttura produttiva nè aveva i relativi poteri di spesa o di assunzione/nomina dei vari organi dirigenti responsabili.

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione. Infatti, quest’ultima, ritiene che il Presidente del CDA non è esente da responsabilità per l’infortunio in quanto “la sua veste di presidente del CDA e di amministratore delegato lo rende agli effetti degli obblighi di sicurezza ‘datore di lavoro’ titolare di una posizione di garanzia oggettiva ed ineludibile in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

Più volte dalla Corte di Cassazione è stato affermato che, in materia di infortuni sul lavoro, la responsabilità dell’amministratore di una società, in ossequio alla posizione di garanzia che gli è attribuita dalla legge, non viene meno per il fatto che il ruolo rivestito sia solo apparente.

Fonte: Puntosicuro.it

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